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Lo statuto A.N.P.A.S.
Decreto Ministero dell'Interno 10/02/99 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1999
Articolo 1: NATURA DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, A.N.P.AS., è movimento
nazionale unitario - nato nel 1904 con il nome di Federazione Nazionale
Associazioni di Pubblica Assistenza e Soccorso, come tale eretto in Ente
Morale nel 1911 - autonomo, libero e democratico di aggregazione delle
Pubbliche Assistenze italiane.Essa fonda la sua attività istituzionale
ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della
partecipazione sociale e sulla attività di volontariato, così da
intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza fini di lucro anche indiretto e per soli fini di solidarietà, e si
rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli
aderenti all'organizzazione medesima.
L'A.N.P.AS. e le sue associate si avvalgono in modo determinante e
prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti.
Articolo 2: SEDE E SIMBOLO
La
sede legale e amministrativa dell'A.N.P.AS. è a Firenze.
Il Consiglio nazionale può istituire sedi secondarie e rappresentanze in
Italia e all'estero.
Il simbolo è una croce rossa, bianca e verde in campo bianco.
Articolo 3: SCOPI
Sono
scopi dell'A.N.P.AS.:
- la costruzione di una società più giusta e solidale attraverso la
tutela e il riconoscimento dei diritti della persona, nonché quant'altro
abbia a riferimento la capacità umana di impegnarsi nell'aiuto e
l'assistenza agli altri;
- la rappresentanza a livello locale, nazionale ed internazionale delle
associazioni appartenenti;
- la tutela, assistenza, promozione e coordinamento, sia sul territorio
nazionale che all'estero, del volontariato organizzato;
- lo sviluppo di una cultura della solidarietà e la tutela dei diritti
dei cittadini.
A tal fine può costituire e partecipare ad enti ed organismi locali,
nazionali e internazionali e organizzare iniziative culturali,
formative, informative e strutture operative per la diffusione ed
affermazione dei principi contenuti nel presente statuto anche mediante
l'edizione di stampe periodiche e no.
Articolo 4: STRUTTURA
La
struttura dell'A.N.P.AS. è organizzata su due livelli: nazionale e
regionale (articolato in Comitati Regionali e Interregionali), entrambi
sono dotati di organizzazione, patrimonio e modalità di finanziamento
propri.
I Comitati interregionali sono consentiti tra regioni limitrofe qualora
una o più di esse non abbiano associazioni necessarie per costituire un
Comitato, come da regolamento.
Articolo 5: SUDDIVISIONE DELLE COMPETENZE
Il
livello nazionale tiene rapporti istituzionali a livello nazionale ed
internazionale, promuove e gestisce servizi di dimensione nazionale per
le associazioni ed individua le politiche generali, sviluppa il
movimento nelle zone dove esso è debole o assente, elabora progetti
nazionali ed internazionali, accetta ed esclude le associate su proposta
dei Comitati Regionali, promuove l'immagine unitaria del movimento,
approva gli statuti regionali, esercita il controllo dei Comitati
Regionali, come previsto dal regolamento generale.
Ogni altra funzione è attribuita al livello regionale.
I Comitati Regionali e Interregionali, costituiti dalle associate
presenti sul territorio di competenza vi rappresentano l'A.N.P.AS. e
realizzano gli obiettivi indicati dagli organismi nazionali.
Articolo 6: ASSOCIATE
Possono essere soci dell'A.N.P.AS. le associazioni di volontariato od
organizzazioni non lucrative che si fondano su principi solidaristici,
di mutualità e di partecipazione sociale e che comunque fondano la loro
attività istituzionale ed associativa sui principi di cui all'articolo 1
del presente statuto.
Fanno parte dell'A.N.P.AS. tutte le associazioni già aderenti
all'A.N.P.AS. in forza dello statuto approvato con D.P.R. 7.9.1989, alla
data dell'entrata in vigore del presente statuto.
E' esclusa l'adesione di realtà interassociative.
Articolo 6 Bis: PARTECIPAZIONE AL MOVIMENTO
L'A.N.P.AS. riconosce come suo patrimonio insostituibile l'insieme dei
soci volontari e/o sostenitori che formano le associazioni od
organizzazioni aderenti e dà loro rappresentanza tramite il Movimento
che essa realizza.
A tal fine l'A.N.P.AS. rilascia ai soci delle Associazioni aderenti una
tessera nazionale annuale numerata che porta oltre al simbolo nazionale
anche quello dell'Associazione di appartenenza.
Articolo 7: REQUISITI DELLE ASSOCIATE
L'associata dell'A.N.P.AS. deve:
- costituire momento di aggregazione dei cittadini che, mediante la
partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo
della collettività;
- fondare il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento
civile, sociale e culturale e nell'affermazione dei valori della
solidarietà popolare;
- fondare la propria attività in modo determinante e prevalente sulle
prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti;
- fondare la propria struttura sui principi della democrazia enunciati
dalla Costituzione;
- promuovere ed organizzare la diffusione della coscienza sanitaria e
della cultura solidaristica intorno ai problemi socio-sanitari,
assistenziali, della protezione civile, della tutela dell'ambiente,
della sicurezza sociale in generale, della lotta alla solitudine e di
ogni altro aspetto della solidarietà popolare in cui si esprime la
capacità aggregante e creativa della gente;
- impostare la propria organizzazione sull'assenza di fini di lucro, la
democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche
associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli
aderenti, i criteri di loro ammissione e di esclusione e i loro obblighi
e diritti;
- impostare comunque la propria attività ed organizzazione ai principi
di cui all'articolo 1 del presente statuto.
- utilizzare le risorse prevalentemente a fini di solidarietà.
Articolo 8: DIRITTI DELLE ASSOCIATE
Ogni
associata ha diritto a:
- partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria
rappresentanza negli organi istituzionali;
- essere prontamente informata dai vari livelli sulle iniziative
attuate;
- fruire della tutela e dei servizi realizzati nei diversi livelli.
Articolo 9: DOVERI DELLE ASSOCIATE
Le
associate devono:
- rispettare le norme statutarie e regolamentari ed i deliberati del
Congresso nazionale e degli altri organi associativi a tutti i livelli;
- diffondere e promuovere gli scopi e l'attività dell'A.N.P.AS. sul
proprio territorio, particolarmente tra i propri soci, per rafforzare il
senso di appartenenza al movimento;
- indicare la simbologia dell'A.N.P.AS. in aggiunta alla propria;
- versare i contributi dovuti nella misura e nei tempi prescritti.
Articolo 10: ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA
QUALITÀ DI ASSOCIATA
La
qualità di associata si acquisisce in seguito a delibera del Consiglio
Nazionale su proposta motivata dei Comitati Regionali o Interregionali
competenti per territorio. Alle associate è preclusa la possibilità di
associarsi ai soli Comitati Regionali o Interregionali.
La qualità di associata si perde:
- per recesso;
- per morosità;
- per esclusione;
- per cessata attività o scioglimento:
La dichiarazione di recesso deve essere inviata con lettera raccomandata
al Presidente nazionale ed è operante a tutti gli effetti dopo la presa
d'atto da parte del Consiglio Nazionale.
La morosità è pronunciata dal Consiglio Nazionale nei confronti di
quell'associata che, previamente diffidata per iscritto dal Presidente
nazionale, con lettera raccomandata AR, ad ottemperare entro 30 giorni
dalla diffida, non adempia al versamento dei contributi nella misura
prescritta.
L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Nazionale nei confronti di
quell'associata che, benché invitata per iscritto, non si adegui al
rispetto delle norme statutarie e regolamentari nonché ai deliberati
degli altri organi associativi a tutti i livelli. L'esclusione è altresì
pronunciata per gravi motivi che rendano comunque incompatibile la
condotta dell'associata con la sua appartenenza all'A.N.P.AS..
La delibera per cessata attività o scioglimento viene presa su proposta
documentata del Comitato Regionale o Interregionale competente per
territorio.
Articolo 11: AUTONOMIA DELLE ASSOCIATE
Le
associate sono libere e autonome nella loro attività, purché questa non
entri in contrasto con le norme statutarie e regolamentari e sia
coerente con gli obiettivi indicati in sede nazionale e regionale.
Qualora se ne discostino, ovvero, per qualunque motivo, si verifichi in
esse un comportamento incompatibile con la propria democrazia interna,
con lo spirito e la pratica del volontariato o con le disposizioni di
legge, possono essere sottoposte a verifiche da parte dei Comitati
Regionali o Interregionali, i quali ove necessario, prescrivono
all'associazione sottoposta all'indagine un protocollo di comportamento,
dando un termine per adeguarvisi.Trascorso inutilmente tale termine, i
Comitati Regionali o Interregionali devono trasmettere gli atti al
livello nazionale per le determinazioni di competenza.
Articolo 12: PATRIMONIO
Il
patrimonio dell'A.N.P.AS. Nazionale, che è autonomo da quello delle
singole Associate e da quello dei Comitati Regionali e Interregionali è
costituito:
- da beni mobili ed immobili di proprietà dell'A.N.P.AS. pervenuti a
qualsiasi titolo;
- da titoli mobiliari pubblici e privati;
- da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni, purché
accettati.
Articolo 13: ORGANI NAZIONALI
DELL'ASSOCIAZIONE
Sono
organi nazionali dell'A.N.P.AS.:
- il Congresso Nazionale,
- l'Assemblea Nazionale,
- il Consiglio Nazionale,
- il Presidente Nazionale,
- la Direzione Nazionale,
- il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti,
- il Collegio Nazionale dei Probiviri.
Tutte le cariche sono gratuite. Ai membri degli organi dell'associazione
possono esser soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per
l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti.
Articolo 14: CONGRESSO NAZIONALE
Il
Congresso Nazionale è il massimo organo dell'A.N.P.AS.. Esso esprime le
prospettive ed aspettative del movimento, elabora e determina gli
obiettivi da conseguire. Elegge una parte del Consiglio Nazionale e i
Collegi Nazionali dei Revisori dei Conti e dei Probiviri. Approva le
variazioni statutarie.
Esso è costituito dall'Assemblea dei delegati delle Associate in ragione
di un delegato per ogni associata.
Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione quando sia
presente la metà più 1 dei delegati, in seconda convocazione purché non
nello stesso giorno qualora siano presenti almeno 1/3 dei delegati.
Il Congresso è convocato dal Consiglio nazionale per il tramite del
Presidente Nazionale con lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima
della data fissata, in via ordinaria ogni tre anni ed in via
straordinaria ogni qual volta venga deciso dal Consiglio Nazionale o
venga richiesto da almeno 5 Comitati Regionali e Interregionali.
Articolo 15: L'ASSEMBLEA NAZIONALE
Ogni
anno, entro la fine del mese di maggio, si deve riunire l'assemblea
nazionale delle associate convocata dal Presidente Nazionale con lettera
raccomandata almeno 30 giorni prima della data fissata per la
discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per
la discussione dell'andamento dei progetti proposti dal Congresso
Nazionale. L'Assemblea Nazionale è costituita in ragione di un delegato
per ogni associata.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia
presente la metà più 1 dei delegati, in seconda convocazione purché non
nello stesso giorno qualunque sia il numero dei presenti.
Articolo 16: IL CONSIGLIO NAZIONALE
Il
Consiglio Nazionale determina le priorità ed i piani di attuazione dei
deliberati congressuali ed assembleari. Approva e vigila sull'attuazione
del programma triennale predisposto dalla Direzione. Approva i
regolamenti, delibera la convocazione del Congresso, promuove la
costituzione e vigila sull'attività dei Comitati Regionali e
Interregionali di cui approva gli statuti e commissaria allorché si
renda necessario. E' altresì compito del Consiglio determinare
annualmente, in base al fabbisogno finanziario individuato, l'ammontare
del contributo obbligatorio dovuto da ogni Comitato Regionale o
Interregionale nonché l'importo percentuale per il fondo di
solidarietà.
E' compito del Consiglio nominare nel corso della sua prima riunione il
Presidente nazionale e i due vicepresidenti determinando l'ordine di
funzione vicaria. Nomina altresì su proposta del Presidente Nazionale
gli altri componenti della Direzione, elegge un proprio segretario.
Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma trimestralmente su
convocazione del Presidente Nazionale o su richiesta di almeno 1/3 dei
consiglieri.
Il Consiglio Nazionale rimane in carica per 3 anni.
Articolo 17: COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
NAZIONALE
Il
Consiglio Nazionale è composto da un componente per ogni Comitato
Regionale o Interregionale costituito, eletto nella rispettiva Assemblea
Regionale e da un pari numero di Consiglieri eletti in sede di Congresso
Nazionale sulla base di una lista in cui ogni Assemblea Regionale abbia
espresso un numero di candidature non superiore ai 3/10 dei Consiglieri
da eleggere.
Qualunque socio di una associata è eleggibile.
Articolo 18: IL PRESIDENTE NAZIONALE
Il
Presidente nazionale è il legale rappresentante dell'A.N.P.AS..
Costituisce con i due vicepresidenti l'Ufficio di Presidenza. Propone i
componenti della Direzione Nazionale, ad eccezione dei vicepresidenti.
Il suo incarico è incompatibile con ogni altra carica associativa, dura
in carica tre anni ed è rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo
purché ottenga la maggioranza dei 3/4 dei voti validi.
Convoca e presiede la Direzione e il Consiglio Nazionale, in caso di
assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente.
Articolo 19: LA DIREZIONE NAZIONALE
La
Direzione Nazionale, oltre al Presidente e ai vice presidenti, ha sei
componenti, dei quali tre possono anche non essere consiglieri
nazionali.
Ad ogni componente, inclusi i vicepresidenti, il Presidente affida la
responsabilità di singoli settori operativi ed eventuali deleghe.
Spetta alla direzione l'attuazione pratica di quanto deliberato dal
Consiglio Nazionale per raggiungere gli obiettivi da questo fissati,
propone al Consiglio Nazionale la nomina del commissario per i Comitati
Regionali o Interregionali, cura la gestione organizzativa
dell'A.N.P.AS. e predispone i piani e i progetti di iniziativa da
sottoporre al Consiglio, cura la gestione finanziaria del livello
nazionale e redige i bilanci da sottoporre all'esame degli organi
competenti
La direzione designa un proprio segretario.
Articolo 20: IL COLLEGIO NAZIONALE DEI
REVISORI DEI CONTI
Il
Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti provvede alla sorveglianza ed
al controllo periodico delle operazioni amministrative e della
correttezza del bilancio.
E' composto da tre Revisori effettivi e due supplenti scelti anche fra
non soci di un'Associata.
Nella sua prima riunione elegge il Presidente.
Articolo 21: IL COLLEGIO NAZIONALE DEI
PROBIVIRI
Il
Collegio Nazionale dei Probiviri ha cinque componenti, che nella prima
loro riunione eleggono il Presidente.
Il Collegio delibera:
- sui ricorsi delle associate contro i provvedimenti adottati nei loro
confronti dal Consiglio Nazionale;
- sulle controversie rimesse al suo giudizio, fra associate ed organi
dell'A.N.P.AS.;
- sui ricorsi contro i provvedimenti pronunciati dal Consiglio Nazionale
nei confronti di singoli componenti del Consiglio stesso;
- sulle controversie tra Consiglio Nazionale e Comitati Regionali o
Interregionali.
Il suo giudizio è inappellabile.
Articolo 22: FONTI DI FINANZIAMENTO
Le
entrate dell'A.N.P.AS. nazionale sono costituite:
· da quote annuali delle associate versate per il tramite dei Comitati
Regionali o Interregionali che rappresentano il contributo obbligatorio
calcolato sulla base delle indicazioni del Congresso, dell'Assemblea
Nazionale e del Consiglio Nazionale tenendo conto dei parametri relativi
al numero delle Associate, al numero di soci e volontari delle stesse e
ai bilanci dell'esercizio precedente;
- dalle rendite patrimoniali;
- da contributi volontari di enti pubblici e privati;
- da sovvenzioni dello Stato o di Enti sovranazionali;
- dai contributi dovuti dalle Associazioni aderenti nei limiti
deliberati dal Consiglio Nazionale quando non sia costituita la
struttura territoriale del livello regionale;
- da proventi derivanti dalla fornitura di servizi;
- da donazioni e lasciti testamentari.
L'anno sociale ed amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno.
Articolo 23: FONDO DI SOLIDARIETÀ
Il
bilancio del livello nazionale dell'A.N.P.AS. include fra le sue voci un
fondo di solidarietà da utilizzare per lo sviluppo del movimento nelle
zone dove questo risulti assente o debole.
Il fondo è determinato annualmente dal Consiglio Nazionale in base alla
previsione di entrata ed il suo ammontare non potrà comunque essere
inferiore al 7% del totale delle entrate stesse.
Articolo 24: COMITATI REGIONALI O
INTERREGIONALI
I
Comitati Regionali e Interregionali, articolazioni del livello regionale
della struttura dell'A.N.P.AS. nazionale, espressione delle Associate a
livello territoriale, sono dotati di piena autonomia giuridica e possono
prevedere tramite il proprio statuto la costituzione, nel proprio
ambito, di altri organismi provinciali e/o di zona, d'intesa con le
Associate interessate.
Fanno parte del Comitato Regionale o Interregionale dell' A.N.P.AS.
tutte le Associate A.N.P.AS. presenti sul territorio di competenza
all'entrata in vigore del presente Statuto.
In caso di inadempienza dei doveri che derivano agli organismi
territoriali dallo statuto nazionale, dagli statuti Regionali o
Interregionali, dai regolamenti e dai deliberati del Congresso o del
Consiglio Nazionale, dai deliberati dell'Assemblea e dei Consigli
Regionali o Interregionali, la struttura immediatamente superiore deve
attivarsi al fine di ristabilire il regolare funzionamento ovvero può
disporre il commissariamento.
Articolo 25: STATUTI DEI COMITATI REGIONALI E
INTERREGIONALI
I
Comitati Regionali e Interregionali hanno un proprio statuto che ne
regolamenta la vita valorizzando le caratteristiche peculiari, recependo
i principi basilari dello Statuto Nazionale.
Lo statuto è adottato dall'Assemblea Regionale o Interregionale a
maggioranza assoluta dei propri componenti, ed è approvato dal Consiglio
Nazionale previa verifica del recepimento dei principi basilari dello
Statuto Nazionale nonché della compatibilità con la struttura
organizzativa e funzionale dell'A.N.P.AS. prevista dal presente
statuto.
Articolo 26: ORGANI DEI COMITATI REGIONALI E
INTERREGIONALI
Sono
organi dei Comitati Regionali e Interregionali:
- l'Assemblea Regionale;
- il Consiglio Regionale;
- il Presidente Regionale;
- la Direzione Regionale;
- il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
- il Collegio Regionale dei Probiviri.
Tutte le cariche sono gratuite. Ai membri degli organi del livello
regionale possono esser soltanto rimborsate le spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente
stabiliti.
Articolo 27: ASSEMBLEE REGIONALI E
INTERREGIONALI
Le
Assemblee Regionali e Interregionali sono composte dai delegati delle
Associate aventi sede nelle singole regioni secondo le modalità previste
nei rispettivi statuti che tengono presenti sia il numero delle
associate che l'entità dei soci delle stesse.
Le Assemblee:
- eleggono in prossimità e comunque prima della data fissata per il
Congresso Nazionale i Consiglieri Nazionali e Regionali o
Interregionali ed i Collegi regionali dei Revisori dei Conti e dei
Probiviri;
- approvano i bilanci consuntivi e preventivi dei Comitati e li
inoltrano al livello nazionale;
- determinano le quote annuali delle Associate tenendo conto di quanto
dovranno versare al livello nazionale;
- indicano i criteri per l'attuazione in sede regionale degli obiettivi
dell'A.N.P.AS.;
- adottano gli statuti dei Comitati Regionali ed Interregionali.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia
presente la metà più 1 dei delegati, in seconda convocazione purché non
nello stesso giorno qualora siano presenti almeno 1/3 dei delegati.
Articolo 28: CONSIGLI REGIONALI E
INTERREGIONALI
I
Consigli Regionali ed Interregionali hanno un numero di componenti, da
un minimo di 11 ad un massimo di 31, stabilito da ogni Statuto Regionale
in proporzione al numero delle associate esistenti in regione.
Essi si riuniscono, su convocazione del Presidente Regionale, almeno
trimestralmente.
Nella prima riunione eleggono il Presidente, il Vice Presidente, il
Consigliere Delegato e gli altri componenti della Direzione.
Essi determinano le linee operative per l'attuazione degli obiettivi
indicati dagli organismi nazionali, hanno la gestione finanziaria del
Comitato e sono referenti, a livello regionale, delle problematiche
prospettate delle singole Associate.
I Consigli Regionali ed Interregionali durano in carica 3 anni.
Articolo 29: PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI E INTERREGIONALI
Il
Presidente del Comitato Regionale o Interregionale ne è il legale
rappresentante e dirige l'attività del Comitato secondo le modalità
previste dallo statuto regionale godendo di ampia autonomia gestionale
ed operativa, cura i rapporti con le realtà istituzionali e
rappresentative del Terzo Settore e della società regionale in
generale.
Mantiene il rapporto con la Presidenza Nazionale da cui può ricevere
deleghe per l'adempimento di specifiche realizzazioni.
Prende parte alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea Nazionale con
funzioni consultive allorché non vi partecipi a pieno titolo.
Articolo 30: DIREZIONI DEI COMITATI REGIONALI
E INTERREGIONALI
La
Direzione Regionale o Interregionale ha da tre a sette componenti, fra cui
il Presidente, il Vice Presidente ed il Consigliere Delegato.
Essa collabora con il Presidente Regionale nella sua attività ed attua
quanto deliberato dal Consiglio Regionale.
Articolo 31: COLLEGI REGIONALI E
INTERREGIONALI DEI REVISORI DEI CONTI
Il
Collegio Regionale dei Revisori dei Conti provvede alla sorveglianza ed
al controllo periodico delle operazioni amministrative e della
correttezza del bilancio.
E' composto da tre Revisori effettivi e due supplenti scelti anche fra
non soci di un'Associata.
Nella sua prima riunione elegge il Presidente.
Articolo 32: COLLEGI REGIONALI E
INTERREGIONALI DEI PROBIVIRI
Ogni
Collegio Regionale dei Probiviri ha tre o cinque componenti di cui uno
viene eletto presidente.
Essi esaminano tutti i casi che vengono loro sottoposti secondo quanto
previsto dagli Statuti Regionali e Interregionali, e comunque i ricorsi
contro le decisioni sanzionatorie e le iniziative disciplinari
deliberate dai Consigli Regionali ed Interregionali.
Articolo 33: DECADENZA DELLE CARICHE
Tutti
gli incarichi associativi vengono meno qualora chi li ricopre non
appartenga più ad una delle Associate aderenti fatto salva
l'appartenenza ai Collegi dei Revisori dei Conti.
Decade dalla carica di Consigliere Nazionale quel componente che non
intervenga a due sedute consecutive senza giustificato motivo. Decade
altresì dalla carica di Consigliere Nazionale quel componente il cui
comportamento risulti contrastante, in modo palese e grave con i
principi sanciti dal presente Statuto.
Articolo 34: SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL
PATRIMONIO
In
caso di scioglimento dell'A.N.P.AS. il suo patrimonio è destinato al
sostegno di attività di volontariato o comunque di iniziative
assistenziali di interesse nazionale.
In caso di scioglimento di un Comitato Regionale o Interregionale il suo
patrimonio viene incamerato dal livello nazionale.
Articolo 35: NORMA FINALE
Per
quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di
legge e le norme regolamentari deliberate dal Consiglio Nazionale.
Articolo 36: NORMA TRANSITORIA
Il
presente Statuto entra in vigore dopo l'approvazione da parte delle
competenti autorità.
Entro 90 giorni da quella data il Consiglio Nazionale dovrà applicare il
regolamento generale nonché approvare gli statuti dei Comitati Regionali
o Interregionali che intendano costituirsi come tali, a tal fine si
attiverà presso le attuali Sezioni Regionali per promuoverne la
trasformazione. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente
Statuto gli organi dell'A.N.P.AS. dovranno essere rinnovati a tutti i
livelli.
Gli organi in carica al momento dell'entrata in vigore del presente
Statuto restano comunque in funzione fino all'elezione dei nuovi
organi.
Articolo 37: ULTERIORE NORMA TRANSITORIA
A
seguito dell'approvazione del presente Statuto il patrimonio dei
Comitati Regionali ed Interregionali è costituito dai beni mobili ed
immobili già in uso alle Sezioni Regionali corrispondenti.
Approvato dal Congresso straordinario: Roma, 19-20 aprile
1997.
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