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 Lo statuto A.N.P.A.S.

Decreto Ministero dell'Interno 10/02/99 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1999   

Articolo 1: NATURA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, A.N.P.AS., è movimento nazionale unitario - nato nel 1904 con il nome di Federazione Nazionale Associazioni di Pubblica Assistenza e Soccorso, come tale eretto in Ente Morale nel 1911 - autonomo, libero e democratico di aggregazione delle Pubbliche Assistenze italiane.Essa fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto e per soli fini di solidarietà, e si rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima. 
L'A.N.P.AS. e le sue associate si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. 

Articolo 2: SEDE E SIMBOLO   

La sede legale e amministrativa dell'A.N.P.AS. è a Firenze. 
Il Consiglio nazionale può istituire sedi secondarie e rappresentanze in Italia e all'estero. 
Il simbolo è una croce rossa, bianca e verde in campo bianco. 

Articolo 3: SCOPI 

Sono scopi dell'A.N.P.AS.: 
- la costruzione di una  società più giusta e solidale attraverso la tutela e il riconoscimento dei diritti della persona, nonché quant'altro abbia a riferimento la capacità umana di impegnarsi nell'aiuto e l'assistenza agli altri; 
- la rappresentanza a livello locale, nazionale ed internazionale delle associazioni appartenenti;  
- la tutela, assistenza, promozione e coordinamento, sia sul territorio nazionale che all'estero, del volontariato organizzato; 
- lo sviluppo di una cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini. 
A tal fine può costituire e partecipare ad enti ed organismi locali, nazionali e internazionali e organizzare iniziative culturali, formative, informative e strutture operative per la diffusione ed affermazione dei principi contenuti nel presente statuto anche mediante l'edizione di stampe periodiche e no. 

Articolo 4: STRUTTURA

La struttura dell'A.N.P.AS. è organizzata su due livelli: nazionale e regionale (articolato in Comitati Regionali e Interregionali), entrambi sono dotati di organizzazione, patrimonio e modalità di finanziamento propri. 
I Comitati interregionali sono consentiti tra regioni limitrofe qualora una o più di esse non abbiano associazioni necessarie per costituire un Comitato, come da regolamento.

Articolo 5: SUDDIVISIONE DELLE COMPETENZE

Il livello nazionale tiene rapporti istituzionali a livello nazionale ed internazionale, promuove e gestisce servizi di dimensione nazionale per le associazioni ed individua le politiche generali, sviluppa il movimento nelle zone dove esso è debole o assente, elabora progetti nazionali ed internazionali, accetta ed esclude le associate su proposta dei Comitati Regionali, promuove l'immagine unitaria del movimento, approva gli statuti regionali, esercita il controllo dei Comitati Regionali, come previsto dal regolamento generale. 
Ogni altra funzione è attribuita al livello regionale. 
I Comitati Regionali e Interregionali, costituiti dalle associate presenti sul territorio di competenza vi rappresentano l'A.N.P.AS. e realizzano gli obiettivi indicati dagli organismi nazionali.

Articolo 6: ASSOCIATE

Possono essere soci dell'A.N.P.AS. le associazioni di volontariato od organizzazioni non lucrative che si fondano su principi solidaristici, di mutualità e di partecipazione sociale e che comunque fondano la loro attività istituzionale ed associativa sui principi di cui all'articolo 1 del presente statuto. 
Fanno parte dell'A.N.P.AS. tutte le associazioni già aderenti all'A.N.P.AS. in forza dello statuto approvato con D.P.R. 7.9.1989, alla data dell'entrata in vigore del presente statuto. 
E' esclusa l'adesione di realtà interassociative.

Articolo 6 Bis: PARTECIPAZIONE AL MOVIMENTO

L'A.N.P.AS. riconosce come suo patrimonio insostituibile l'insieme dei soci volontari e/o sostenitori che formano le associazioni od organizzazioni aderenti e dà loro rappresentanza tramite il Movimento che essa realizza. 
A tal fine l'A.N.P.AS. rilascia ai soci delle Associazioni aderenti una tessera nazionale annuale numerata che porta oltre al simbolo nazionale anche quello dell'Associazione di appartenenza.

Articolo 7: REQUISITI DELLE ASSOCIATE

L'associata dell'A.N.P.AS. deve: 
- costituire momento di aggregazione dei cittadini che, mediante la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività; 
- fondare il proprio impegno a scopi ed  obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare; 
- fondare la propria attività in modo determinante e prevalente sulle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti; 
- fondare la propria struttura sui principi della democrazia enunciati dalla Costituzione; 
- promuovere ed organizzare la diffusione della coscienza sanitaria e della cultura solidaristica intorno ai problemi socio-sanitari, assistenziali, della protezione civile, della tutela dell'ambiente, della sicurezza sociale in generale, della lotta alla solitudine e di ogni altro aspetto della solidarietà popolare in cui si esprime la capacità aggregante e creativa della gente; 
- impostare la propria organizzazione sull'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di loro ammissione e di esclusione e i loro obblighi e diritti; 
-  impostare comunque la propria attività ed organizzazione ai principi di cui all'articolo 1 del presente statuto. 
- utilizzare le risorse prevalentemente a fini di solidarietà.

Articolo 8: DIRITTI DELLE ASSOCIATE

Ogni associata ha diritto a: 
- partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali; 
- essere prontamente informata dai vari livelli sulle iniziative attuate; 
- fruire della tutela e dei servizi realizzati nei diversi livelli. 

Articolo 9: DOVERI DELLE ASSOCIATE

Le associate devono: 
- rispettare le norme statutarie e regolamentari ed i deliberati del Congresso nazionale e degli altri organi associativi a tutti i livelli; 
- diffondere e promuovere gli scopi e l'attività dell'A.N.P.AS. sul proprio territorio, particolarmente tra i propri soci, per rafforzare il senso di appartenenza al  movimento; 
- indicare la simbologia dell'A.N.P.AS. in aggiunta alla propria; 
- versare i contributi dovuti nella misura e nei tempi prescritti. 

Articolo 10: ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATA   

La qualità di associata si acquisisce in seguito a delibera del Consiglio Nazionale su proposta motivata  dei Comitati Regionali o Interregionali competenti per territorio. Alle associate è preclusa la possibilità di associarsi ai soli Comitati Regionali o Interregionali. 
La qualità di associata si perde: 
- per recesso; 
- per morosità; 
- per esclusione; 
- per cessata attività o scioglimento: 
  
La dichiarazione di recesso deve essere inviata con lettera raccomandata al Presidente nazionale ed è operante a tutti gli effetti dopo la presa d'atto da parte del Consiglio Nazionale.  
La morosità è pronunciata dal Consiglio Nazionale nei confronti di quell'associata che, previamente diffidata per iscritto dal Presidente nazionale, con lettera raccomandata AR, ad ottemperare entro 30 giorni dalla diffida, non adempia al versamento dei contributi nella misura prescritta. 
L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Nazionale nei confronti di quell'associata che, benché invitata per iscritto, non si adegui al rispetto delle norme statutarie e regolamentari nonché ai deliberati degli altri organi associativi a tutti i livelli. L'esclusione è altresì pronunciata per gravi motivi che rendano comunque incompatibile la condotta dell'associata con la sua appartenenza all'A.N.P.AS..  
La delibera per cessata attività o scioglimento viene presa su proposta documentata del Comitato Regionale o Interregionale competente per territorio. 

Articolo 11: AUTONOMIA DELLE ASSOCIATE

Le associate sono libere e autonome nella loro attività, purché questa non entri in contrasto con le norme statutarie e regolamentari e sia coerente con gli obiettivi indicati in sede nazionale  e regionale. 
Qualora se ne discostino, ovvero, per qualunque motivo, si verifichi in esse un comportamento incompatibile con la propria democrazia interna, con lo spirito e la pratica del volontariato o con le disposizioni di legge, possono essere sottoposte a verifiche da parte dei Comitati Regionali o Interregionali, i quali ove necessario, prescrivono all'associazione sottoposta all'indagine un protocollo di comportamento, dando un termine per adeguarvisi.Trascorso inutilmente tale termine, i Comitati Regionali o Interregionali devono trasmettere gli atti al livello nazionale per le determinazioni di competenza.

Articolo 12: PATRIMONIO   

Il patrimonio dell'A.N.P.AS. Nazionale, che è autonomo da quello delle singole Associate e da quello dei Comitati Regionali e Interregionali è costituito:
- da beni mobili ed immobili di proprietà dell'A.N.P.AS. pervenuti a qualsiasi titolo;
- da titoli mobiliari pubblici e privati; 
- da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni, purché accettati.

Articolo 13: ORGANI NAZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi nazionali dell'A.N.P.AS.: 
- il Congresso Nazionale,
- l'Assemblea Nazionale,
- il Consiglio Nazionale,
- il Presidente Nazionale,
- la Direzione Nazionale,
- il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti,
- il Collegio Nazionale dei Probiviri.
Tutte le cariche sono gratuite. Ai membri degli organi dell'associazione possono esser soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti.

Articolo 14: CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è il massimo organo dell'A.N.P.AS.. Esso esprime le prospettive ed aspettative del movimento, elabora e determina gli obiettivi da conseguire. Elegge una parte del Consiglio Nazionale e i Collegi Nazionali dei Revisori dei Conti e dei Probiviri. Approva le variazioni statutarie.  
Esso è costituito dall'Assemblea dei delegati delle Associate in ragione di un delegato per ogni associata. 
Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione quando sia presente la metà più 1 dei delegati, in seconda convocazione purché non nello stesso giorno qualora siano presenti almeno 1/3 dei delegati. 
Il Congresso è convocato dal Consiglio nazionale per il tramite del Presidente Nazionale con lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della data fissata, in via ordinaria ogni tre anni ed in via straordinaria ogni qual volta venga deciso dal Consiglio Nazionale o venga richiesto da almeno 5 Comitati Regionali e Interregionali.

Articolo 15: L'ASSEMBLEA NAZIONALE

Ogni anno, entro la fine del mese di maggio, si deve riunire l'assemblea nazionale delle associate convocata dal Presidente Nazionale con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della data fissata per la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per la discussione dell'andamento dei progetti proposti dal Congresso Nazionale. L'Assemblea Nazionale è costituita in ragione di un delegato per ogni associata. 
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più 1 dei delegati, in seconda convocazione purché non nello stesso giorno qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 16: IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale determina le priorità ed i piani di attuazione dei deliberati congressuali ed assembleari. Approva e vigila sull'attuazione del programma triennale predisposto dalla Direzione. Approva i regolamenti, delibera la convocazione del Congresso, promuove la costituzione e vigila sull'attività dei Comitati Regionali e Interregionali di cui approva gli statuti e commissaria allorché si renda necessario. E' altresì compito del Consiglio determinare annualmente, in base al fabbisogno finanziario individuato, l'ammontare del contributo obbligatorio dovuto da ogni Comitato Regionale o Interregionale nonché l'importo percentuale per il fondo di solidarietà. 
E' compito del Consiglio nominare nel corso della sua prima riunione il Presidente nazionale e i due vicepresidenti determinando l'ordine di funzione vicaria. Nomina altresì su proposta del Presidente Nazionale gli altri componenti della Direzione, elegge un proprio segretario. 
Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma trimestralmente su convocazione del Presidente Nazionale o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri. 
Il Consiglio Nazionale rimane in carica per 3 anni.

Articolo 17: COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è composto da un componente per ogni Comitato Regionale o Interregionale costituito, eletto nella rispettiva Assemblea Regionale e da un pari numero di Consiglieri eletti in sede di Congresso Nazionale sulla base di una lista in cui ogni Assemblea Regionale abbia espresso un numero di candidature non superiore ai 3/10 dei Consiglieri da eleggere. 
Qualunque socio di una associata è eleggibile.

Articolo 18: IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente nazionale è il legale rappresentante dell'A.N.P.AS.. Costituisce con i due vicepresidenti l'Ufficio di Presidenza. Propone i componenti della Direzione Nazionale, ad eccezione dei vicepresidenti. 
Il suo incarico è incompatibile con ogni altra carica associativa, dura in carica tre anni ed è rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo purché ottenga la maggioranza dei 3/4 dei voti validi. 
Convoca e presiede la Direzione e il Consiglio Nazionale, in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente.

Articolo 19: LA DIREZIONE NAZIONALE

La Direzione Nazionale,  oltre al Presidente e ai vice presidenti, ha sei componenti, dei quali tre possono anche non essere consiglieri nazionali. 
Ad ogni componente, inclusi i vicepresidenti, il Presidente affida la responsabilità di singoli settori operativi ed eventuali deleghe. 
Spetta alla direzione l'attuazione pratica di quanto deliberato dal Consiglio Nazionale per raggiungere gli obiettivi da questo fissati, propone al Consiglio Nazionale la nomina del commissario per i Comitati Regionali o Interregionali, cura la gestione organizzativa dell'A.N.P.AS. e predispone i piani e i progetti di iniziativa da sottoporre al Consiglio, cura la gestione finanziaria del livello nazionale e redige i bilanci da sottoporre all'esame degli organi competenti 
La direzione designa un proprio segretario.

Articolo 20: IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti provvede alla sorveglianza ed al controllo periodico delle operazioni amministrative e della correttezza del bilancio. 
E' composto da tre Revisori effettivi e due supplenti scelti anche fra non soci di un'Associata. 
Nella sua prima riunione elegge il Presidente.

Articolo 21: IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha cinque componenti, che nella prima loro riunione eleggono il Presidente. 
Il Collegio delibera:
- sui ricorsi delle associate contro i provvedimenti adottati nei loro confronti dal Consiglio Nazionale; 
- sulle controversie rimesse al suo giudizio, fra associate ed organi dell'A.N.P.AS.; 
- sui ricorsi contro i provvedimenti pronunciati dal Consiglio Nazionale nei confronti di singoli componenti del Consiglio stesso; 
- sulle controversie tra Consiglio Nazionale e Comitati Regionali o Interregionali. 
Il suo giudizio è inappellabile. 

Articolo 22: FONTI DI FINANZIAMENTO

Le entrate dell'A.N.P.AS. nazionale sono costituite: 
· da quote annuali delle associate versate per il tramite dei Comitati Regionali o Interregionali che rappresentano il contributo obbligatorio calcolato sulla base delle indicazioni del Congresso, dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale tenendo conto dei parametri relativi al numero delle Associate, al numero di soci e volontari delle stesse e ai bilanci dell'esercizio precedente; 
- dalle rendite patrimoniali; 
- da contributi volontari di enti pubblici e privati; 
- da sovvenzioni dello Stato o di Enti sovranazionali; 
- dai contributi dovuti dalle Associazioni aderenti nei limiti deliberati dal Consiglio Nazionale quando non sia costituita la struttura territoriale del livello regionale; 
- da proventi derivanti dalla fornitura di servizi; 
- da donazioni e lasciti testamentari. 
L'anno sociale ed amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 

Articolo 23: FONDO DI SOLIDARIETÀ

Il bilancio del livello nazionale dell'A.N.P.AS. include fra le sue voci un fondo di solidarietà da utilizzare per lo sviluppo del movimento nelle zone dove questo risulti assente o debole.  
Il fondo è determinato annualmente dal Consiglio Nazionale in base alla previsione di entrata ed il suo ammontare non potrà comunque essere inferiore al 7% del totale delle entrate stesse. 

Articolo 24: COMITATI REGIONALI O INTERREGIONALI

I Comitati Regionali e Interregionali, articolazioni del livello regionale della struttura dell'A.N.P.AS. nazionale, espressione delle Associate a livello territoriale, sono dotati di piena autonomia giuridica e possono prevedere tramite il proprio statuto la costituzione, nel proprio ambito, di altri organismi provinciali e/o di zona, d'intesa con le Associate interessate. 
Fanno parte del Comitato Regionale o Interregionale dell' A.N.P.AS. tutte le Associate A.N.P.AS. presenti sul territorio di competenza all'entrata in vigore del presente Statuto. 
In caso di inadempienza dei doveri che derivano agli organismi territoriali dallo statuto nazionale, dagli statuti Regionali o Interregionali, dai regolamenti e dai deliberati del Congresso o del Consiglio Nazionale, dai deliberati dell'Assemblea e dei Consigli Regionali o Interregionali, la struttura immediatamente superiore deve attivarsi al fine di ristabilire il regolare funzionamento ovvero può disporre il commissariamento. 

Articolo 25: STATUTI DEI COMITATI REGIONALI E INTERREGIONALI

I Comitati Regionali e Interregionali hanno un proprio statuto che ne regolamenta la vita valorizzando le caratteristiche peculiari, recependo i principi basilari dello Statuto Nazionale. 
Lo statuto è adottato dall'Assemblea Regionale o Interregionale a maggioranza assoluta dei propri componenti, ed è approvato dal Consiglio Nazionale previa verifica del recepimento dei principi basilari dello Statuto Nazionale nonché della compatibilità con la struttura organizzativa e funzionale dell'A.N.P.AS. prevista dal presente statuto. 

Articolo 26: ORGANI DEI COMITATI REGIONALI E INTERREGIONALI

Sono organi dei Comitati Regionali e Interregionali: 
- l'Assemblea Regionale; 
- il Consiglio Regionale; 
- il Presidente Regionale; 
- la Direzione Regionale; 
- il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti; 
- il Collegio Regionale dei Probiviri.  
Tutte le cariche sono gratuite. Ai membri degli organi del livello regionale possono esser soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti.  

Articolo 27: ASSEMBLEE REGIONALI E INTERREGIONALI

Le Assemblee Regionali e Interregionali sono composte dai delegati delle Associate aventi sede nelle singole regioni secondo le modalità previste nei rispettivi statuti che tengono presenti sia il numero delle associate che l'entità dei soci delle stesse. 
Le Assemblee: 
- eleggono in prossimità e comunque prima della data fissata per il Congresso Nazionale i  Consiglieri Nazionali e Regionali o Interregionali ed i Collegi regionali dei Revisori dei Conti e dei Probiviri; 
- approvano i bilanci consuntivi e preventivi dei Comitati e li inoltrano al livello nazionale; 
- determinano le quote annuali delle Associate tenendo conto di quanto dovranno versare al livello nazionale; 
- indicano i criteri per l'attuazione in sede regionale degli obiettivi dell'A.N.P.AS.; 
- adottano gli statuti dei Comitati Regionali ed Interregionali. 
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più 1 dei delegati, in seconda convocazione purché non nello stesso giorno qualora siano presenti almeno 1/3 dei delegati. 

Articolo 28: CONSIGLI REGIONALI E INTERREGIONALI

I Consigli Regionali ed Interregionali hanno un numero di componenti, da un minimo di 11 ad un massimo di 31, stabilito da ogni Statuto Regionale in proporzione al numero delle associate esistenti in regione. 
Essi si riuniscono, su convocazione del Presidente Regionale, almeno trimestralmente. 
Nella prima riunione eleggono il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Delegato e gli altri componenti della Direzione. 
Essi determinano le linee operative per l'attuazione degli obiettivi indicati dagli organismi nazionali, hanno la gestione finanziaria del Comitato e sono referenti, a livello regionale, delle problematiche prospettate delle singole Associate. 
I Consigli Regionali ed Interregionali durano in carica 3 anni. 

Articolo 29: PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E INTERREGIONALI

Il Presidente del Comitato Regionale o Interregionale ne è il legale rappresentante e dirige l'attività del Comitato secondo le modalità previste dallo statuto regionale godendo di ampia autonomia gestionale ed operativa, cura i rapporti con le realtà istituzionali e rappresentative del Terzo Settore e della società regionale in generale.  
Mantiene il rapporto con la Presidenza Nazionale da cui può ricevere deleghe per l'adempimento di specifiche realizzazioni.  
Prende parte alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea Nazionale con funzioni consultive allorché non vi partecipi a pieno titolo. 

Articolo 30: DIREZIONI DEI COMITATI REGIONALI E INTERREGIONALI

La Direzione Regionale o Interregionale ha da tre a sette componenti, fra cui il Presidente, il Vice Presidente ed il Consigliere Delegato. 
Essa collabora con il Presidente Regionale nella sua attività ed attua quanto deliberato dal Consiglio Regionale. 

Articolo 31: COLLEGI REGIONALI E INTERREGIONALI DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti provvede alla sorveglianza ed al controllo periodico delle operazioni amministrative e della correttezza del bilancio. 
E' composto da tre Revisori effettivi e due supplenti scelti anche fra non soci di un'Associata. 
Nella sua prima riunione elegge il Presidente. 

Articolo 32: COLLEGI REGIONALI E INTERREGIONALI DEI PROBIVIRI

Ogni Collegio Regionale dei Probiviri ha tre o cinque componenti di cui uno viene eletto presidente. 
Essi esaminano tutti i casi che vengono loro sottoposti secondo quanto previsto dagli Statuti Regionali e Interregionali, e comunque i ricorsi contro le decisioni sanzionatorie e le iniziative disciplinari deliberate dai Consigli Regionali ed Interregionali. 

Articolo 33: DECADENZA DELLE CARICHE

Tutti gli incarichi associativi vengono meno qualora chi li ricopre non appartenga più ad una delle Associate aderenti fatto salva l'appartenenza ai Collegi dei Revisori dei Conti. 
Decade dalla carica di Consigliere Nazionale quel componente che non intervenga a due sedute consecutive senza giustificato motivo. Decade altresì dalla carica di Consigliere Nazionale quel componente il cui comportamento risulti contrastante, in modo palese e grave con i principi sanciti dal presente Statuto. 

Articolo 34: SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'A.N.P.AS. il suo patrimonio è destinato al sostegno di attività di volontariato o comunque di iniziative assistenziali di interesse nazionale. 
In caso di scioglimento di un Comitato Regionale o Interregionale il suo patrimonio viene incamerato dal livello nazionale. 

Articolo 35: NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge e le norme regolamentari deliberate dal Consiglio Nazionale. 

Articolo 36: NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto entra in vigore dopo l'approvazione da parte delle competenti autorità. 
Entro 90 giorni da quella data il Consiglio Nazionale dovrà applicare il regolamento generale nonché approvare gli statuti dei Comitati Regionali o Interregionali che intendano costituirsi come tali, a tal fine si attiverà presso le attuali Sezioni Regionali per promuoverne la trasformazione. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto gli organi dell'A.N.P.AS. dovranno essere rinnovati a tutti i livelli. 
Gli organi in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto restano comunque in funzione fino all'elezione dei nuovi organi. 

Articolo 37: ULTERIORE NORMA TRANSITORIA

A seguito dell'approvazione del presente Statuto il patrimonio dei Comitati Regionali ed Interregionali è costituito dai beni mobili ed immobili già in uso alle Sezioni Regionali corrispondenti. 


Approvato dal Congresso straordinario: Roma, 19-20 aprile 1997.

 

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